Esportare in Inghilterra dopo la Brexit

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Post-Brexit e l’export in Inghilterra

Il 31 gennaio 2020 è avvenuto il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

La contrattazione relativa al post-Brexit è ancora in via di definizione ed è stato concordato un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020 durante il quale, anche per il trasporto delle merci su strada, il diritto dell'Unione Europea continuerà ad essere applicato anche nei confronti del Regno Unito.

Ciò significa che, per esportare merce in Inghilterra, il riferimento durante i prossimi mesi continuerà ad essere il regolamento n.1072/2009, sia per i trasporti internazionali da e verso il Regno Unito con partenza/destinazione nell'UE, sia per i trasporti di cabotaggio.

Il rischio iniziale di un'uscita “no deal” è stato scongiurato dopo che il 22 gennaio 2020 quanto negoziato con l'UE è stato approvato dal parlamento britannico e successivamente votato e approvato anche dal parlamento UE.

Durante il periodo di transizione andranno definiti tutti gli aspetti dei rapporti futuri. Il rischio è, di nuovo, quello di un mancato accordo e quindi di una “hard Brexit” che trasformerebbe il Regno Unito in un paese terzo a tutti gli effetti. Sarà interesse di entrambe le parti arrivare a soluzioni che riescano ad accontentare cittadini e operatori commerciali. 

 

Import/Export Italia-Inghilterra post-Brexit

Data l’importanza che degli scambi con il Regno Unito per l’Italia, è fondamentale che durante il periodo di transizione, nell’ambito dell’import-export della merce, si raggiunga un livello di liberalizzazione che non sarà elevato come quello pre-brexit, ma che andrà probabilmente al di là di quanto previsto dagli impegni dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e si fonderà sugli ALS (Accordi di libero scambio) dell’UE.

La Commissione europea ha intrapreso una campagna di comunicazione al fine di preparare gli operatori europei all’arrivo effettivo della Brexit, invitandoli a porre particolare attenzione a:

  • registrare l’impresa presso le autorità doganali competenti per l’ottenimento del codice identificativo EORI;
  • verificare risorse e capacità dell’azienda per fronteggiare la Brexit, oltre a tutte le debite autorizzazioni doganali per l’import/export;
  • informarsi presso le autorità doganali sulle semplificazioni e le facilitazioni in vigore per le imprese (come garanzie e semplificazioni di transito);
  • valutare la possibilità di richiedere la qualifica di AEO;
  • comunicare costantemente con i propri partner commerciali poiché l’impatto della Brexit potrebbe ripercuotersi anche sulla catena di approvvigionamento.  

 

Import/Export Svizzera-Inghilterra post-Brexit

Dal momento della Brexit anche per le esportazioni merci tra Svizzera e Inghilterra è previsto lo stesso periodo di transizione di cui si è parlato poco fa, che terminerà il 31 dicembre 2020. Continueranno quindi ad applicarsi anche al Regno Unito gli accordi bilaterali vigenti tra Svizzera e UE almeno fino al 1° gennaio 2021.

La Svizzera è già attiva nella definizione delle priorità post-brexit dal 2016 quando, con l'approvazione della strategia “Mind the gap” da parte del consiglio federale, si è iniziato a salvaguardare ed eventualmente estendere diritti e obblighi reciproci pregressi.

Da qui sono scaturiti, ad esempio, l'Accordo sul trasporto stradale del 25.01.2019 e l'Accordo commerciale del 11.02.2019. A questi accordi si aggiungerà un secondo momento di negoziazione, durante il quale sarà ampliata ulteriormente la collaborazione con il Regno Unito attraverso la strategia “Mind the gap plus”.

Da ricordare che gli accordi commerciali del Regno Unito con paesi terzi andranno negoziati durante il periodo di transizione e potranno entrare in vigore prima della fine di questo soltanto se autorizzati dall’UE.

 

Il codice EORI per esportare in Inghilterra

Al momento, una delle certezze è che gli operatori che dal 31 dicembre 2020 vorranno importare o esportare merci dal Regno Unito dovranno necessariamente essere in possesso di un codice identificativo EORI.

L’avvio del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici su tutto il territorio comunitario attraverso il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) è stato stabilito con il Regolamento CE n.312 del 16/4/2009. Il codice serve per la registrazione e l’identificazione degli operatori che si inseriscono nel contesto delle attività doganali fra gli Stati Membri dell’Unione Europea.

 

Cos’è il codice EORI

Il codice è alfanumerico e si compone al massimo di 15 caratteri. Viene sempre preceduto dal codice ISO dello stato di appartenenza (IT nel caso dell’Italia). In Italia l’autorità incaricata del rilascio del codice è l’Agenzia delle dogane.

La registrazione avviene in maniera automatica per i soggetti nazionali che hanno effettuato operazioni doganali nel corso degli ultimi due anni. Per i soggetti stabiliti in paesi terzi è necessario presentare richiesta presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle dogane.

Non facendo parte dell’UE, la Svizzera non assegna i codici EORI ma si avvale di un sistema di codici differente: i numeri AEO (Authorized economic operator) e TIN (Trader identification number). Questi non rientrano nella banca dati EORI, ed è quindi necessario per gli operatori svizzeri che intendono operare con paesi membri dell’UE effettuare la registrazione.

 

Esportare in Inghilterra con Ansali

Queste sono solo alcuni degli aspetti da considerare. Professionisti come Ansali sono in grado di seguirvi lungo tutto il percorso, assistendovi in tutte le formalità legate all’esportazione delle merci in Inghilterra dopo la Brexit. 

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