Rilascio certificato EUR1: la nuova procedura doganale italiana

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Il 1° Maggio 2016 sono entrate in vigore le nuove norme doganali contenute nel Nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) e le relative disposizioni integrative, applicative e transitorie.

Alcune normative interessano l’origine preferenziale delle merci, più in particolare la procedura doganale italiana che riguarda il rilascio dei certificati di circolazione EUR1 ed EURMED per l’esportazione della merce.

L’amministrazione doganale ha constatato, nel corso di successive verifiche richieste dall'autorità doganale dei Paesi destinatari delle merci, che alcune merci non avevano i requisiti d’origine richiesti o che alcune pratiche di operazioni di sdoganamento erano prive di idonea documentazione atta a dimostrare l’origine preferenziale delle merci esportate.

Per tali motivi è stato ritirato il Certificato EUR1 precedentemente emesso e, l’ufficio delle Dogane ha diramato nel settembre 2019 una circolare nella quale sono evidenziati gli operatori doganali che non avranno più a disposizione a partire da Gennaio 2020 i Certificati EUR1 pre-vidimati.

 

Come richiedere lo Status di Esportatore Autorizzato

Dal 1° ottobre 2019 per allinearsi alla normativa, l’esportatore dovrà apporre:

 

Importi inferiori ai 6.000,00 €

  • Attestazione di origine preferenziale della merce su fattura
    Esempio: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (indicare il Paese di origine COMUNITARIO)”.
  • Timbro e firma in originale con indicazione del nome e cognome del firmatario.
     

In assenza di timbro, firma e dichiarazione d’origine della merce correttamente inserita, la merce sarà sdoganata con liquidazione del dazio all’atto dell’importazione.

 

Importi superiori ai 6.000,00 €

  • Esportatore commerciante: la ditta deve fornire all’operatore doganale, oltre al solito mandato contenente l’affidamento dell’incarico e la dichiarazione che la merce è di origine italiana o  comunitaria, anche una dichiarazione sottoscritta dal fornitore prevista dagli art. 61 e 62 del reg. 2447/2015, nelle forme previste dagli allegati 22/15 o 22/16 a seconda che si tratti di una dichiarazione d’origine per una singola operazione di esportazione o di una a lungo termine.
     
  • Esportatore produttore: la ditta deve fornire all’operatore doganale, oltre al solito mandato contenente l’affidamento dell’incarico anche una breve descrizione del ciclo produttivo, schede tecniche e fatture di acquisto delle materie prime, indicando la trasformazione o lavorazione alla quale sono stati sottoposti i materiali non comunitari, per ottenere il prodotto con carattere originario.

 

Ricevuta la corretta documentazione, i nostri operatori doganali provvederanno all’inoltro alla dogana per la dovuta valutazione e rilascio del certificato EUR1.

L’Autorità Doganale consiglia di provvedere immediatamente a richiedere lo Status di esportatore autorizzato.

 

 

Dichiarazione d’origine senza rilascio Certificato EUR1

Esiste la possibilità di dichiarare l’origine della merce sulla fattura, per qualsiasi importo e quindi senza la necessità di chiedere il rilascio del Certificato EUR1.

 

Tale richiesta comporta il possesso di due requisiti:

  1. Effettuare frequenti esportazioni. L’agenzia delle Dogane richiede che l’operatore effettui con una determinata regolarità le esportazioni verso il Paese Extracomunitario con cui avviene l’accordo.
     
  2. Offrire prove soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti. L’operatore deve garantire all’autorità doganale di essere a conoscenza delle normative relative all’origine preferenziale, e di applicarla correttamente ai prodotti oggetto di esportazione.

 

Per ottenere lo Status di Esportatore Autorizzato è necessario presentare un’apposita richiesta all’Ufficio Doganale competente del luogo dove è stabilito l’esportatore che, previa verifica del rispetto dei requisiti sopra citati, rilascerà l’autorizzazione.

L’attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinata all’accertamento da parte delle autorità doganali.

 

Certificato EUR1: cosa fare da gennaio 2020

A partire dal 22 gennaio 2020 non saranno rilasciati Certificati EUR1 se non son previa verifica delle Autorità Doganali della documentazione comprovante l’origine preferenziale delle merci esportate.

In caso di mancata autorizzazione all’esportazione della merce, da gennaio 2020 conseguirà la liquidazione dei dazi doganali o si dovrà attendere la conferma da parte della dogana per l’emissione del Certificato EUR1 causando quindi ritardi nelle consegne della merce.

Vi invitiamo per tanto a attivarvi immediatamente per richiedere l’autorizzazione doganale presso la vostra dogana.

Allegati:

 

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